Continua da qui:
[Parte 1: Democrazia, partiti e utilità del lobbismo. Intervista a Maria Cristina Antonucci (1/4)]
[parte 2: Lobby, Europa e società civile organizzata. Intervista a Maria Cristina Antonucci. (2/4)]
[Parte 3: Lobbisti, faccendieri e stereotipi. Intervista a Maria Cristina Antonucci. (3/4)]
![]() |
| foto: http://euact.eu/ |
Purtroppo, in carenza di una legge nazionale le discipline regionali emerse, pur se apprezzabili, non risultano sufficienti per trainare il modello di regolazione italiano del lobbying. La difficoltà principale si pone con riferimento ai tentativi di legislazione regionale non ancora andati a buon fine, come nel caso del Veneto. La proposta di legge regionale veneta presentata di recente prevedeva un obbligo di iscrizione dei lobbisti al Registro della trasparenza della Regione, venendo così a fornire una disciplina di dettaglio regionale per una professione non regolamentata a livello nazionale. Il potenziale conflitto di competenze legislative tra livello nazionale e livello regionale, con la conseguenza di un possibile annullamento ex post della legge regionale, si pone in maniera seria.
Nei tre casi di leggi regionali approvate (L. R. 5/2002 della Regione Toscana, della Regione Molise, e L. R. 61/2010 della Regione Abruzzo) , si è invece prevista la facoltatività dell’iscrizione ai registri regionali – in cambio di incentivi selettivi - per i lobbisti che intendevano esercitare la propria attività nei confronti di Consiglio (Toscana e Molise) e Giunta (Abruzzo). Il modello di riferimento evidente è la regolazione della Commissione europea, ben nota per trascorse vicende politiche dei proponenti delle leggi regionali toscana e abruzzese, Nencini e Chiavaroli.
E tuttavia vorrei sottolineare come se anche le leggi e i progetti di legge regionali non possono da soli supplire ad una organica disciplina legislativa nazionale in materia, essi dimostrano come la questione del rapporto tra gruppi di pressione e istituzioni politiche sia stata correttamente intesa, nella sua importanza e nelle sue conseguenze, dai sistemi politici regionali, il cui personale politico abbia avuto esperienze all’interno delle istituzioni europee.








